Art. 16.
(Disposizioni in materia di lavori pubblici).

      1. Nei comuni montani, per le opere di competenza statale di importo non superiore a 750.000 euro, gli enti appaltanti possono ricorrere alla licitazione privata con procedura semplificata.
      2. Per l'affidamento dei lavori di cui al comma 1, finalizzati al ripristino di opere già esistenti e danneggiate da calamità

 

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naturali o da eventi connessi al dissesto idrogeologico delle aree montane, gli enti appaltanti possono procedere mediante trattativa privata, in deroga a quanto previsto dagli articoli 56 e 57 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previo esperimento di gara informale con l'invito di almeno cinque imprese prioritariamente locali. Per i lavori di importo non superiore a 200.000 euro, il numero delle imprese da invitare può essere ridotto a tre.